Progetti inSun conformi alle nuove direttive dei VVFF
inSun ha introdotto una funzione automatica per adeguare il progetto dell’impianto fotovoltaico alle nuove “Linee guida per la progettazione e l’installazione dei pannelli fotovoltaici in relazione alla sicurezza antincendio” (DCPREV 14030/2025)
L’esigenza di un aggiornamento è resa opportuna dalla crescita degli impianti fotovoltaici e sulla base anche di recenti studi scientifici, attività sperimentali e sull’esperienza operativa maturata dal CNVVF negli ultimi anni.
In particolare, la ricerca e l’esperienza hanno evidenziato che i parametri che governano la dinamica dell’incendio legato alla presenza di un impianto fotovoltaico attengono alla:
• costituzione della copertura (membrane/guaine e materiali isolanti) e delle facciate;
• distanza tra i pannelli e la copertura/facciata e l’inclinazione dei pannelli;
• configurazione del generatore fotovoltaico (dimensione dei gruppi di pannelli e distanza tra gli stessi).
Il tipo di pannello fotovoltaico, seppur importante, non è un fattore così significativo quanto i parametri sopra indicati.
Principali novità rispetto alla circolare DCPREV-1324 del 07/02/2012
- distinzione tra impianti applicati sull’involucro edilizio (BAPV), e integrati nell’edificio (BIPV);
- distinzione di specifiche misure tecniche di prevenzione incendi in base al tipo di posa in opera;
- introduzione di parametri geometrici in termini di distanze minime tra gruppi di pannelli, nonché di limitazione delle loro dimensioni massime per i BAPV;
- modifica dei parametri di classificazione (reazione e resistenza al fuoco) dei sistemi pannello-copertura per i BAPV;
- introduzione nelle linee guida di uno specifico capitolo dedicato alle manutenzioni e alle verifiche degli impianti fotovoltaici
Inseriti, inoltre, specifici riferimenti in merito ai rischi introdotti dai sistemi di accumulo agli ioni di litio (BESS) se presenti.
Campo di applicazione
- Il documento si applica alla progettazione, …. di impianti fotovoltaici (tensione nominale in c.c. ≤ 1500 V) ubicati all’interno di attività soggette (o a servizio delle stesse) …, incorporati con diversi gradi di integrazione nelle chiusure d’ambito di edifici civili, industriali, commerciali, rurali, ivi incluse le pergole, le tettoie e le pensiline ad essi collegate.
- Il documento si applica altresì agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline poste a copertura di parcheggi quali strutture accessorie, comunque interferenti con le attività soggette …, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione. Per “interferenti” si intendono quegli impianti fotovoltaici, pur non rientranti propriamente nella definizione di “incorporati” di cui al successivo parag. 2.4 punto 1, che per la loro vicinanza all’edificio (generatore non appoggiato ad elementi dell’edificio, ma ricadenti ugualmente nel volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell’attività soggetta) o che per la possibilità di propagazione, a causa della radiazione o convezione in caso di incendio del generatore, possono comportare modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio. Si intendono altresì “interferenti” quegli impianti fotovoltaici di cui una parte (convertitori e sezione in corrente continua) sia posizionata all’interno del volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell’attività soggetta.
- Sono esclusi dal campo di applicazione del documento:
- gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non
sono installati su edifici né su pergole, tettoie, pensiline; - gli impianti fotovoltaici del tipo plug & play;
- gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W;
- gli impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici, misurata nel punto di minima distanza, e non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n.151;
- gli impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli fotovoltaici sono installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare.
- gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non
- Le indicazioni della guida tecnica si applicano agli impianti fotovoltaici di cui ai punti 1, 2 del presente paragrafo di nuova installazione od in caso di modifica sostanziale. (rif. DM n.37/2008)
Le presenti linee guida non comportano adeguamenti per quegli impianti fotovoltaici che, alla data di entrata in vigore della stessa, ricadano in uno dei seguenti casi:- siano già stati denunciati con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 a 7 del DPR n. 151/2011;
- siano stati progettati sulla base di provvedimenti normativi, comprovati da atti rilasciati o dalle amministrazioni competenti, o dagli enti erogatori di finanziamenti;
- possa essere dimostrata la data certa della progettazione dell’impianto fotovoltaico anteriore all’entrata in vigore delle linee guida attraverso posta elettronica certificata (PEC), validazione temporale elettronica, conforme al Regolamento UE n. 910/2014 c.d. eIDAS, e comunque secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dalla giurisprudenza applicabile.
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Come applicare le nuove norme con inSun
Norma
Tipologia: BAPV, quindi con moduli fissati alla copertura o zavorrati
01) I gruppi di moduli devono avere delle dimensioni massime di 20m su ogni lato.
02) Ogni gruppo deve rispettare le seguenti norme:
- 2m di distanza da altri gruppo
- 1m di distanza dal limite della copertura
- 1 m di distanza da qualsiasi oggetto o ostacolo (finestrature, camini, ecc.)
Nel caso di installazione dei pannelli fotovoltaici su tetti a falda inclinata con presenza di aperture, il distanziamento di 1 m è da ritenersi relativo alla proiezione ortogonale orizzontale
inSun
Istruzioni: eseguire il fitting automatico e applicare la norma antincendio automatica.
Tempio impiegato: 10 secondi.
Norma
Nel caso di coperture a shed, cosiddette “a dente di sega”, …, si applica la previsione di mantenere una distanza (g) non inferiore ad 1 metro tra pannelli e aperture, da verificarsi in relazione all’effettivo fattore di vista e alle caratteristiche degli elementi di chiusura delle aperture stesse, … un franco di 0,1 metri (z) tra i pannelli fotovoltaici sulla falda contigua alle aperture finestrate al fine di evitare che il possibile gocciolamento in caso di incendio cada in corrispondenza dell’aperture.
inSun
Istruzioni:
